Art. 3
L'associazione
ha la durata di anni dieci a partire dalla data del presente atto.
Art.
4
Possono
essere soci i cittadini italiani che non siano destinatari di provvedimenti
di cui alla Legge 55/90 (legge antimafia). Per i soci titolari di
aziende agricole che usufruiscono dei servizi diretti l'associazione
prevede una speciale quota periodica. Per essere ammessi quali soci
occorre presentare domanda per iscritto al Comitato di Coordinamento,
il quale delibera in merito. Il socio potrà essere espulso qualora
non versi almeno due quote periodiche di contribuzione. Prima di procedere
alla relativa delibera il Comitato di Coordinamento avrà cura di costituire
in mora il socio con lettera raccomandata a. r., dandogli un congruo
termine per regolarizzare la propria posizione. Per l'espulsione del
socio fondatore è competente a deliberare l'assemblea dei soci fondatori,
I soci sono distinti e qualificati in: socio fondatore; socio sostenitore.
Sono fondatori i soci che costituiscono l'associazione col presente
allo. Possono essere dichiarati tali con delibera dell'assemblea dei
soci fondatori i soci sostenitori dopo almeno tre anni continui di
iscrizione all'associazione. Sono sostenitori i soci che aderiscono
all'associazione limitando la loro responsabilità alla quota annuale
di adesione. L'importo della quota associativa che deve essere deliberala
dal Comitato di Coordinarne ufo non deve eccedere la remunerazione
del costo dei servizi prestali e la copertura delle spese per le attività
istituzionali. I soci fondatori soltanto rispondono in modo illimitato
e solidale delle obbligazioni validamente assunte dall'associazione.
i soci sostenitori rispondono esclusivamente della quota versata.
Art.
5
Sono
organi sociali:
Art.
6
L'assemblea
è formata dai soci fondatori e sostenitori. L'assemblea si riunisce
solo tra i soci fondatori per delibere attinenti l'ammissione e l'esclusione
di un socio fondatore. L'assemblea è convocata in seduta ordinaria
una volta l'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio per
approvare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo dell'anno
incipiente nonché le relazioni del Comitato di Coordinamento e dei
revisori Ogni due anni l'assemblea è convocata anche per deliberare
il rinnovo degli organi sociali per l'elezione del Coordinatore, del
Comitato, dei Revisori.
L'assemblea
ordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga
opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci fondatori
un terzo dei soci sostenitori. L'assemblea ha compiti di indirizzo
e delibera i regolamenti interni. Essa è valida se sono presenti almeno
la metà dei soci fondatori e qualunque sia il numero dei soci sostenitori.
Le delibere sono validamente prese col voto di almeno la metà più
uno dei soci fondatori presenti. I soci sostenitori esprimono un voto
obbligatorio e consultivo non vincolante su questioni di spesa. I
soci fondatori eleggono da tre a cinque rappresentanti in seno al
comitato. Tra i soci fondatori l'assemblea deve eleggere il Coordinatore.
L'assemblea
avente in discussione la modifica del presente statuto o lo scioglimento
dell'associazione e valida se sono presenti almeno due terzi dei soci
fondatori e la metà dei soci sostenitori.
L'assemblea
tanto ordinaria quanto straordinaria è convocata dal Coordinatore
mediante affissione di apposito avviso presso la sede sociale, almeno
quindici giorni prima della data della riunione, recante luogo, data,
ora e ordine del giorno.
Art.
7
Il
Coordinatore ha la rappresentanza legale dell'associazione. Dura in
carica due anni e può essere rieletto solo per due mandati consecutivi.
Il coordinatore convoca il comitato e l'assemblea.
Art.
8
Il
Comitato è organo di amministrazione. Esso si compone da cinque a
sette membri, ivi compreso il Coordinatore. Dura in carica due anni.
Il Comitato di Coordinamento viene convocato ogni qualvolta lo ritenga
opportuno il Coordinatore o lo richiedono almeno tre componenti e
comunque almeno una volta a bimestre.
L'assemblea
o il Comitato di Coordinamento possono deliberare di convocarsi senz'altra
formalità in modo periodico a giorno, ora e luogo prefissati. Fermo
restando la responsabilità patrimoniale in capo al Coordinatore in
caso di mancata ratifica da parte del Comitato, il Coordinatore è
autorizzalo a portare in Comitato la delibera di ratifica dell'operato
da egli svolto.
il
Comitato redige entro un mese dalla fine dell'esercizio il bilancio
consuntivo dell'esercizio conclusosi ed il bilancio preventivo dell'anno
incipiente facendoli seguire dalla relazione sull'attività svolta
e da svolgere. Il Comitato trasmette ai Revisori i bilanci con la
relazione entro dieci giorni.
Art. 9
Il
Comitato, possibilmente nel rispetto delle professionalità, nomina,
al suo interno o al suo esterno - in tal caso senza diritto di voto
- un segretario che coadiuva il Coordinatore ad espletare l'amministrazione
dell'associazione nonché la verbalizzazione degli organi sociali.
il segretario è responsabile dell'esecuzione dei servizi offerti dall'associazione,
coordina i collaboratori interni ed esterni, assicura la continuità
dei servizi. Di tanto il segretario è tenuto a relazionare costantemente
al Coordinatore. In qualunque momento il Comitato può dimettere dall'incarico
il segretario. In occasione dei punto all'ordine del giorno relativo
alla trattazione dei rapporti col segretario, dell'attività della
segreteria, della revoca dell'incarico o del conferimento di esso,
il segretario deve esentarsi dallo svolgere le sue funzioni a pena
di nullità delle relative decisioni assunte.
Art.
10
Il
Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti tra i soci sostenitori
o anche tra non soci al fine di consentire l'adeguata presenza di
professionisti al suo interno. Il Collegio dura in carica due anni
ed ha funzioni di controllo della gestione ed amministrazione, verifica
le registrazioni di cassa e la corrispondenza del saldo e dei valori
patrimoniali iscritti. II Collegio dei Revisori deve attestare la
legittimità delle spese rispetto al perseguimento degli scopi sociali
e i criteri di oculata e corretta gestione da parte del Comitato.
il presidente dei Revisori è eletto tra i tre componenti dall'assemblea
contestualmente all'elezione del Collegio dei Revisori.
II
Collegio, ricevuta [a bozza di bilancio preventivo e consuntivo accompagnati
dalla relazione del Comitato di Coordinamento, delibera in merito
mediante una relazione da presentare entro quindici giorni alla segreteria
in modo che venga affissa all'albo con la convocazione dell'assemblea.
Art.
11
L'esercizio
sociale dura un anno e corre dall’ 01 ottobre al 30 settembre.
Art.
12
Il
Patrimonio sociale è composto dalle quote in conto capitale, che in
bilancio saranno iscritte distintamente dalle quote versate in conto
esercizio, nonché da eventuali contributi in conto capitale ricevuti
da aziende private ed enti pubblici da iscrivere in appositi conti.
Art.
13
L'assemblea
dei soci può emanare norme regolamentari per disciplinare l'attività
interna dell'associazione ed in particolare l'espletamento dei servizi.
Li,
22 gennaio 1994.
F.to
Cervellera Francesco. De Franco Antonio, Di Summa Mario, iurlaro Francesco,
Santoro Alfonso, Tagliente Vito Antonio.
EMENDAMENTO
n° 1/96
Art.
14
Il
M.A.B. al suo interno si ispira a procedure di autonomia e sussidiarietà.
Un gruppo di cittadini, già soci del M.A.B. - Nuova Cittadinanza,
può creare nel loro Comune di domicilio una "Sede comunale" facendo
proprio il presente statuto con apposito atto verbale di costituzione.
Ogni sede comunale ha assoluta autonomia decisionale, contrattuale
e patrimoniale anche per quanto riguarda l'introito delle quote che
sono totalmente di spettanza della sede ove il socio è iscritto. L'istituzione
della sede comunale diviene efficace e valida dal momento in cui l'atto
di costituzione della sede viene registrato dalla segreteria della
sede fondatrice in apposito registro interno tenuto presso la stessa
sede fondatrice. Di tale registrazione la segreteria rilascia certificazione
che resta valida sino a revoca. La delibera di affiliazione e della
revoca dell'affiliazione è presa dal Comitato di Coordinamento Allargato.
Quando
uno o più Comitati di Coordinamento intendono che un indirizzo o iniziativa
associativa sia fatta propria da tutta l'associazione chiede la convocazione
del Comitato di Coordinamento Allargato per decidere in merito.
Il
Comitato di Coordinamento Allargato e costituito dal Comitato di Coordinamento
di cui fanno parte con diritto di voto tutti i Coordinatori comunali
il cui Comitato abbia regolare affiliazione.
Delibera
e si riunisce secondo quanto stabilito negli artt. 8 e 9 presso ed
a cura della sede fondatrice.
Il
Comitato di Coordinamento Allargato non ha bilancio proprio. Ogni
iniziativa deliberata dal Coordinamento Allargato è imputata al bilancio
del Comitato proponente che abbia accettato la relativa delibera.
Al
Bilancio di ogni Comitato è iscritta una posta in entrata per i contributi
ricevuti da altri Comitati ed una posta in uscita per i contributi
erogati ad altri Comitati per le iniziative comuni deliberate.
Per
sede fondatrice si intende quella di Francavilla Fontana.
EMENDAMENTO
n° 2/98
Art.
15
L'associazione
per meglio conseguire gli scopi sociali si dota di un proprio organo
di informazione e di collegamento interno la cui testata è "TERZO
STATO - organo di informazione dei produttori".
La
nomina del Direttore Editoriale e a cura del Comitato di Coordinamento
Allargato appositamente convocato e dura in carica sino a dimissioni
o a revoca da parte del Comitato di Coordinamento Allargato.
Art.
16
I
Comitati Comunali del M.A.B. - Movimento Agricoltura di Base - Nuova
Cittadinanza, si attengono alle seguenti direttive pena la sospensione
dall'affiliazione:
-
divieto
di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'associazione;
-
obbligo
di devolvere il patrimonio del Comitato Comunale, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità;
-
esercizio
effettivo del rapporto associativo e rappresentanza a base democratica
escludendo espressamente la temporaneità del rapporto stesso;
-
intrasmissibilità
della quota a
contributo associativo eccetto che per causa di morte. Le quote
sociali imputate al capitale non sono rivalutabili.
Art.
17
Il
Comitato Comunale di Francavilla Fontana applica le direttive di cui
all'articolo precedente e più in generale si attiene alle prescrizioni
previste a carico delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
dal D. L.vo 4/I2/97, n°460.
Art.
18
A
modifica dell'art. 3 si stabilisce che la durata dell'associazione
è stabilita in anni dieci a far data dall'approvazione dell'emendamento
2/98 da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.
Li,30
giugno 1998
EMENDAMENTO
n°3/99
Art.
19
L'oggetto
sociale è ampliato ed esteso nel senso che i riferimenti degli scopi
di cui all'art. 2 dello statuto, all'agricoltura, alle aziende agricole
ed al lavoro agricolo, si devono intendere estesi all'economia ed
alle aziende, agli imprenditori, ai professionisti ed ai lavoratori
di tutti i settori.
Affinché
la riappropriazione del territorio allo stato di diritto sia effettiva,
l'associazione opera per una nuova cittadinanza responsabile, partecipe
e consapevole, apprestando ogni iniziativa ritenuta più idonea a salvaguardare
i diritti civili e politici dei cittadini, i diritti dei consumatori
e la tutela dell'ambiente.
(1)
Nota:
con delibera di assemblea straordinaria del 28/9/99, a seguito dell'approvazione
dell'emendamento 3/99 (estensione degli scopi sociali) il riferimento
nella denominazione originaria della "A"' ad "agricoltura" è stato
modificato intendendosi per '"autonomo". L'assemblea ha lasciato ampia
facoltà ai già iscritti di continuare ad usare la originaria denominazione.